Oggetto: Giorni di ferie docenti con contratto a tempo determinato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art. 5, c.8 del D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, recante “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche [….] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”;
Vista la L. 24 dicembre 2012 n. 228, art.1, c. 54-55, come di seguito specificati:
- 54 Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative […];
- 55 Il presente comma non si applica al personale docente […] con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie;
Considerato il C.C.N.L. 2019/21, art. 35;
INVITA
i docenti assunti con contratto a tempo determinato a produrre istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, ecc., …) e nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno.
Le istanze potranno essere presentate utilizzando la modulistica in allegato entro il 19/10/2024.
Si precisa che, in assenza di domanda volontaria, decadrà per il personale in indirizzo il diritto alle ferie stesse e all’indennità sostitutiva.
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