Oggetto: Terminologia in materia di disabilità a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 62 del
2024
Rendo noto che l’art. 4 del decreto legislativo n. 62 del 2024 (in vigore dal 30 giugno 2024), ha aggiornato la
terminologia in materia di disabilità, al fine del rispetto dei diriti e della dignità delle persone con disabilità.
Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
– a) la parola: «handicap», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «condizione di disabilità»;
– b) le parole: «persona handicappata», «portatore di handicap», «persona affetta da disabilità», «disabile» e
«diversamente abile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con disabilità»;
– c) le parole: «con connotazione di gravità» e «in situazione di gravità», ove ricorrono e sono riferite alle
persone indicate alla lettera b) sono sostituite dalle seguenti: «con necessità di sostegno elevato o molto
elevato»;
– d) le parole: «disabile grave», ove ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con necessità di
sostegno intensivo».
Richiamo dunque l’attenzione dell’apparato amministrativo, soprattutto dell’Ufficio dicatica (decretazioni,
procedimenti, modulistica) e dei docenti tutti, sull’adempimento di tale previsione legislativa, alla quale
occorrerà conformarsi sia negli atti che si redigono, a partire dal PEI, sia nelle varie comunicazioni.
Fiducioso nella consapevolezza delle comunità educante, porgo distinti saluti.
Circolare 88
Terminologia in materia di disabilità
Terminologia in materia di disabilità a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 62 del 2024
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