Circolare 6

Dipendenti pubblici

Regime di incompatibilità dei dipendenti pubblici

Oggetto: Regime di incompatibilità dei dipendenti pubblici.

Rendo noto che, in forza degli artt. 60 ss. D.P.R. n. 3/1957, l’assunzione di un impiego alle
dipendenze della pubblica amministrazione è di regola incompatibile con:
• l’esercizio dell’attività commerciale, industriale o professionale;
• l’assunzione o il mantenimento di impieghi alle dipendenze di privati;
• l’assunzione di cariche in società costituite a fini di lucro con l’esclusione delle sole cariche in
società o enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato Sono tuttavia previste le seguenti
eccezioni:
• lo svolgimento delle libere professioni, consentito ai docenti previa autorizzazione del dirigente
scolastico (art. 508, c. 15, D. Lgs. n. 297/1994);
• l’assunzione di altri impieghi da parte del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo
parziale con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, anche in
questo caso previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 39, c. 9, CCNL comparto scuola del
29/11/2007).
Detti impieghi non possono tuttavia essere assunti alle dipendenze di altre pubbliche
amministrazioni e non devono implicare un conflitto di interessi (art. 1, c. 58, Legge n. 662/1996).
Neppure la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro part time elimina
la incompatibilità eventualmente sussistente all’atto della presa di servizio del personale neoassunto.
Al di fuori delle ipotesi di incompatibilità sopra richiamate, i dipendenti pubblici non possono
comunque svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati
dall’amministrazione di appartenenza. Fanno eccezione le cosiddette attività libere, ovvero quelle
che non necessitano di autorizzazione (art. 53, c. 6, D. Lgs. n. 165/2001): collaborazione a giornali,
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riviste, enciclopedie e simili; utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere
dell’ingegno e di invenzioni industriali; partecipazione a convegni e seminari; incarichi per i quali è
corrisposto solo il rimborso delle spese documentate – incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo – incarichi conferiti dalle
organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di
ricerca scientifica.
Ricordo che, per quanto concerne il personale ATA, è possibile svolgere una libera professione solo
se titolare di un rapporto di lavoro part time con prestazione lavorativa non superiore al 50% di
quella a tempo pieno.
Invito, pertanto, coloro che sono interessati a presentare tempestiva istanza presso la Segreteria
Ufficio Personale, per consentire al Dirigente scolastico l’opportuna valutazione.
Distinti saluti

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