Circolare 278

Continuità docenti sostegno

Continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico2026/2027.

OGGETTO: Continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico

2026/2027.

In attuazione dell’articolo 14, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, l’articolo 13 dell’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 (d’ora in poi, “Ordinanza”) disciplina per il biennio scolastico di riferimento le modalità di tutela della continuità didattica sui posti di sostegno. L’obiettivo delle disposizioni in parola è concorrere ad assicurare la continuità educativa e didattica nelle classi ove sono presenti alunni e studenti con disabilità, al fine di assicurarne il diritto allo studio e favorire la serenità della relazione educativa.

Stante la complessità della procedura in oggetto, strutturata in fasi temporalmente articolate, nell’ambito di differenti competenze e responsabilità amministrative, la presente nota, di carattere ricognitivo, ne ricostruisce le condizioni presupposte e richiama le istruzioni operative cui i dirigenti responsabili sono invitati a dare puntuale e tempestivo seguito.

A – PREREQUISITI PER L’ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA

 

Stante quanto sopra, non sussistono le condizioni per accedere alla procedura di conferma per i docenti non specializzati che stiano svolgendo una supplenza fino al 31/08/2026 o fino al 30/06/2026 in quanto individuati dalle graduatorie di istituto o dalla procedura di interpello.

 

  • Si evidenzia che può partecipare alla procedura, esclusivamente per posto intero, anche il personale con contratto a tempo indeterminato che nell’a.s. 2025/2026 sia stato assegnatario di un posto di sostegno ex art. 47 o 70 del CCNL e che nell’a.s. 2026/2027 intenda fruire del medesimo istituto contrattuale. Ai sensi dell’articolo 399, comma 3-quater, del decreto legislativo 16 aprile 1994, 297, non possono prendere parte alla procedura i docenti con contratto a tempo indeterminato (o con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo) con decorrenza 1/09/2026, né – stante quanto previsto dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 – i docenti con contratto a tempo indeterminato con decorrenza anteriore che non abbiano superato il periodo di prova. In ogni caso, l’istituto della conferma di cui alla presente nota è fruibile esclusivamente nell’ambito dell’attribuzione dei contratti a tempo determinato e, pertanto, non si applica alle fasi di mobilità annuale del personale di ruolo.

B – FASI DELLA PROCEDURA

  • Avvio della procedura e valutazione da parte del dirigente scolastico
    • I dirigenti scolastici attiveranno la procedura per la conferma, esclusivamente nei confronti dei docenti in possesso dei requisiti sopra richiamati, al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:
      1. espressa richiesta da parte delle famiglie degli alunni con disabilità certificata, da acquisire agli atti entro il 31 maggio;
      2. positiva valutazione della sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente nell’interesse del discente, anche sentendo il Gruppo di Lavoro Operativo con riferimento alla specifica situazione dell’alunno e della classe, da comunicare alla famiglia e al docente entro il 15 giugno;

 

  1. espressa manifestazione di consenso alla conferma da parte del docente interessato, da acquisire entro il 15 giugno, e comunque prima della comunicazione alla famiglia di cui al punto b). Si specifica che il consenso espresso in questa fase rappresenta una disponibilità alla conferma di carattere non vincolante, finalizzata a snellire le operazioni non attivando la procedura nei riguardi dei docenti non interessati; il docente dovrà esprimere la propria volontà in via definitiva, vincolante e irrevocabile nel corso della fase della procedura descritta al successivo paragrafo B.2.

 

  • Il dirigente scolastico, qualora concluda positivamente la fase istruttoria, sussistendone tutte le condizioni, ne dà comunicazione all’Ufficio scolastico territorialmente competente improrogabilmente entro il 26 giugno attraverso un’apposita funzionalità SIDI che sarà resa disponibile a partire dalle ore 14:00 del 28 maggio p.v., al seguente percorso: SIDI Applicazioni SIDI Fascicolo Personale Scuola Informatizzazione Nomine Supplenze Gestisci Anno Corrente Continuità Didattica.

Il dirigente scolastico utilizzerà detta funzionalità per inserire a sistema le seguenti informazioni:

  • codice fiscale del docente;
  • tipo contratto (fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche); qualora il docente nell’a.s. 2025/2026 sia stato contrattualizzato su uno spezzone orario, sarà necessario specificare le ore di insegnamento;
  • sede di servizio dell’a.s. 2025/2026;
  • grado di istruzione;
  • sede di servizio dell’a.s. 2026/2027 nella quale opererebbe la conferma qualora fossero soddisfatte tutte le condizioni previste dalla norma; in caso di dimensionamento, il codice del plesso dovrà essere quello relativo alla nuova istituzione scolastica.

 

  • Una volta acquisita a sistema la positiva conclusione dell’istruttoria relativa alla confermabilità del docente, il dirigente scolastico potrà intervenire esclusivamente per rettificare errori materiali o per annullare la comunicazione a fronte dell’accertamento di fatti o situazioni che inficino l’esito

dell’istruttoria stessa (per esempio, il trasferimento in altra istituzione scolastica dell’alunno per il quale

si chiede la conferma del docente).

B.2            Espressione della volontà da parte del docente interessato

  • A seguito dell’esito positivo dell’istruttoria avviata dal dirigente scolastico e dell’inserimento dei dati a sistema da parte dello stesso, il docente potenzialmente confermabile dovrà esprimere in via definitiva – nell’ambito della compilazione dell’istanza POLIS “Informatizzazione nomine supplenze”, finalizzata all’espressione delle preferenze per l’attribuzione dei contratti a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche – la volontà di accettare o non accettare l’eventuale conferma. Qualora esprima la volontà di accettare, l’aspirante dovrà indicare la tipologia di contratto di interesse (fino al 31 agosto 2027, fino al 30 giugno 2027 su posto intero, fino al 30 giugno 2027 su spezzone con eventuale espressione di interesse per il completamento).

 

  • L’espressione di volontà da parte del docente in questa fase è definitiva, vincolante e irrevocabile; pertanto, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni previste per la conferma, il docente sarà confermato sul posto richiesto e sarà escluso da tutte le procedure per il conferimento delle supplenze di qualsiasi tipologia, ivi compreso la procedura di interpello di cui all’articolo 14, comma 22, dell’Ordinanza. Qualora, invece, esprima la volontà di non accettare, l’aspirante mantiene titolo a partecipare al conferimento delle supplenze sia a livello provinciale che a livello di istituto.

 

  • Ai fini della verifica della nominabilità da parte dell’Ufficio competente, è necessario che l’aspirante compili anche la sezione dell’istanza finalizzata al conferimento delle In caso di mancata compilazione, l’aspirante non potrà né essere confermato né essere destinatario di supplenze fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.

B.3            Verifiche da parte dell’Ambito territoriale

  • L’Ufficio scolastico territorialmente competente, prima di procedere alla conferma, dovrà – dopo aver terminato tutte le operazioni relative al personale di ruolo (ivi comprese le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato finalizzate al ruolo) e prima dell’attribuzione delle supplenze di propria competenza – verificare nell’ordine la sussistenza di tutti i seguenti requisiti, come previsto dall’articolo 13, comma 3, dell’Ordinanza, ossia:
    1. che il docente abbia titolo a una qualsiasi nomina su uno dei posti disponibili nell’ambito delle procedure di conferimento delle supplenze fino al termine dell’anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche. Tale requisito verrà verificato tramite apposita procedura informatizzata;
    2. che il posto di sostegno su cui operare la conferma sia istituito anche nell’anno scolastico 2026/2027, non assegnato a personale di ruolo (o con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo) e coerente con le tipologie di contratto cui l’aspirante si è dichiarato interessato nella scuola di potenziale conferma.

L’esito negativo di una delle suddette verifiche determinerà l’impossibilità di procedere alla conferma

del docente.

  • Nel caso in cui dalla verifica risulti che nella medesima istituzione scolastica sussistono tutte le condizioni per la confermabilità per più aspiranti, gli stessi saranno presi in considerazione secondo l’ordine previsto dall’articolo 12, commi da 7 a 9, dell’Ordinanza.

 

  • Qualora il docente interessato alla procedura nell’a.s. 2025/2026 abbia svolto servizio su posto di sostegno in una provincia diversa rispetto a quella di inserimento in GPS per l’a.s. 2026/2027, la nominabilità si considererà accertata qualora all’esito dell’elaborazione del sistema informativo residuino posti di sostegno non assegnati sul medesimo grado per il quale si richiede la conferma.

B.4            Conferma e pubblicizzazione dell’incarico

  • Al ricorrere di tutte le condizioni sopra dettagliatamente individuate, l’Ufficio territorialmente

competente procederà alla conferma del docente con precedenza assoluta rispetto alle operazioni

informatizzate di individuazione dei destinatari delle supplenze di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sulla sede assegnata l’anno precedente, improrogabilmente entro il 31 agosto 2026, con l’adozione di un formale provvedimento di conferma e pubblicizzazione dell’esito delle operazioni sull’albo on line dell’Ufficio medesimo.

  • Contestualmente, il docente confermato verrà escluso dalla platea dei nominabili a tempo determinato e il relativo posto sarà sottratto dalle disponibilità per il conferimento delle supplenze. Fatto salvo il diritto al completamento nel caso di conferma su uno spezzone orario, il docente confermato non ha titolo a conseguire alcun tipo di supplenza, in qualsiasi modo conferita, ivi compresa la procedura di interpello di cui all’articolo 14, comma 22, dell’Ordinanza.
  • Qualora, alle condizioni di cui al punto 3.3, un docente sia stato confermato su uno spezzone in una provincia diversa da quella di inserimento in GPS per l’anno scolastico 2026/2027, non sarà possibile procedere al completamento.
  • In aggiunta a quanto previsto al punto B.4.2, in caso di rinuncia alla conferma disposta o di mancata presa di servizio da parte del docente confermato, si applica quanto previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera a), dell’Ordinanza, con la perdita della possibilità di conseguire supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie;
  • In caso di abbandono di servizio da parte del docente confermato, si applica quanto previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera b), dell’Ordinanza, con la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie.

Vedi file allegato.

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