IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, come modificato dall’art. 1 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito dalla
legge 5 ottobre 2026, n. 174;
VISTO l’art. 35 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, relativo alle ferie del personale
assunto a tempo determinato;
VISTI l’art. 1, commi 54, 55 e 56, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni contrattuali vigenti
in materia di ferie del personale scolastico;
CONSIDERATO che la normativa vigente pone a carico dell’Amministrazione l’obbligo di garantire l’effettiva
fruizione delle ferie e di invitare formalmente il personale a usufruirne, informandolo tempestivamente delle
conseguenze della mancata fruizione;
CONSIDERATO che la disciplina introdotta dal citato decreto-legge, come convertito, si applica alle ferie
maturate successivamente al 7 ottobre 2026;
comunica le modalità per la fruizione delle ferie del personale docente e ATA a tempo determinato.
1. Programmazione e fruizione delle ferie
Il personale docente e ATA con contratto a tempo determinato è invitato a programmare e richiedere
tempestivamente la fruizione delle ferie maturate, secondo le modalità previste dall’Istituzione scolastica e
nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto della durata del contratto, del servizio prestato e delle
esigenze organizzative.
Per il personale docente, la fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche
avviene nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali applicabili, fatte salve le giornate nelle quali
siano previste attività di servizio che ne impediscano il godimento.
2. Informativa formale sulle ferie e sulle conseguenze della mancata fruizione
In attuazione dell’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, come modificato dal D.L. n. 144/2026, convertito dalla
legge n. 174/2026, l’Amministrazione provvede a informare formalmente il personale interessato della
necessità di fruire delle ferie maturate, indicando, per quanto possibile, i periodi utili alla loro fruizione e le
modalità per presentare le relative richieste.
Il personale è informato che le ferie non fruite entro il termine previsto dalla normativa vigente, o entro
l’eventuale periodo di riporto autorizzato, possono essere perdute e non possono essere sostituite da
un’indennità finanziaria qualora la mancata fruizione sia riconducibile a una scelta consapevole del
lavoratore, della quale l’Amministrazione è tenuta a fornire la prova.
La presente comunicazione costituisce pertanto formale invito a programmare e fruire delle ferie maturate,nel rispetto dei termini contrattuali e delle esigenze di servizio.
3. Eventuale collocazione d’ufficio
Qualora il dipendente non presenti la richiesta di ferie, l’Amministrazione valuterà le misure organizzative
necessarie a garantirne l’effettiva fruizione, nel rispetto della normativa vigente, delle disposizioni contrattuali,
del calendario scolastico e delle esigenze di servizio.
L’eventuale collocazione d’ufficio dovrà essere comunicata formalmente all’interessato, con indicazione del
periodo individuato e nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina applicabile.
4. Monetizzazione delle ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro
Si informa il personale che, ai sensi dell’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, come modificato dal D.L. n.
144/2026, convertito dalla legge n. 174/2026, le ferie possono essere sostituite dalla corresponsione della
relativa indennità finanziaria esclusivamente alla cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti previsti dalla
normativa vigente.
La mancata fruizione delle ferie che dipenda da una scelta consapevole del lavoratore, adeguatamente
dimostrata dall’Amministrazione, non dà diritto alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi alla
cessazione del rapporto.
Resta fermo che l’eventuale riconoscimento dell’indennità sostitutiva deve essere valutato in relazione alle
ferie effettivamente maturate e non godute, alla concreta possibilità di fruirne durante il rapporto di lavoro e
alle disposizioni normative e contrattuali applicabili.
Le nuove disposizioni si applicano esclusivamente alle ferie maturate successivamente al 7 ottobre 2026,
ferma restando la disciplina applicabile alle ferie maturate in precedenza.
Per il restante personale si fa riferimento al CCNL di comparto ed alle disposizioni normative in vigore.
Il presente atto è pubblicato in Albo on line dell’Istituto e controfirmato dai dipendenti per presa visione.
Il Dirigente scolastico
Dott. Davide Cammisuli

da Chiara Zazzeri
Docente