Circolare 57

Ferie personale scolastico IC Centro-Migliarina Motto a.s. 2026/2027

Ferie personale scolastico IC Centro-Migliarina Motto a.s. 2026/2027

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2012, n. 135, come modificato dall’art. 1 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito dalla

legge 5 ottobre 2026, n. 174;

VISTO l’art. 35 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, relativo alle ferie del personale

assunto a tempo determinato;

VISTI l’art. 1, commi 54, 55 e 56, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni contrattuali vigenti

in materia di ferie del personale scolastico;

CONSIDERATO che la normativa vigente pone a carico dell’Amministrazione l’obbligo di garantire l’effettiva

fruizione delle ferie e di invitare formalmente il personale a usufruirne, informandolo tempestivamente delle

conseguenze della mancata fruizione;

CONSIDERATO che la disciplina introdotta dal citato decreto-legge, come convertito, si applica alle ferie

maturate successivamente al 7 ottobre 2026;

comunica le modalità per la fruizione delle ferie del personale docente e ATA a tempo determinato.

1. Programmazione e fruizione delle ferie

Il personale docente e ATA con contratto a tempo determinato è invitato a programmare e richiedere

tempestivamente la fruizione delle ferie maturate, secondo le modalità previste dall’Istituzione scolastica e

nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto della durata del contratto, del servizio prestato e delle

esigenze organizzative.

Per il personale docente, la fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche

avviene nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali applicabili, fatte salve le giornate nelle quali

siano previste attività di servizio che ne impediscano il godimento.

2. Informativa formale sulle ferie e sulle conseguenze della mancata fruizione

In attuazione dell’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, come modificato dal D.L. n. 144/2026, convertito dalla

legge n. 174/2026, l’Amministrazione provvede a informare formalmente il personale interessato della

necessità di fruire delle ferie maturate, indicando, per quanto possibile, i periodi utili alla loro fruizione e le

modalità per presentare le relative richieste.

Il personale è informato che le ferie non fruite entro il termine previsto dalla normativa vigente, o entro

l’eventuale periodo di riporto autorizzato, possono essere perdute e non possono essere sostituite da

un’indennità finanziaria qualora la mancata fruizione sia riconducibile a una scelta consapevole del

lavoratore, della quale l’Amministrazione è tenuta a fornire la prova.

La presente comunicazione costituisce pertanto formale invito a programmare e fruire delle ferie maturate,nel rispetto dei termini contrattuali e delle esigenze di servizio.

3. Eventuale collocazione d’ufficio

Qualora il dipendente non presenti la richiesta di ferie, l’Amministrazione valuterà le misure organizzative

necessarie a garantirne l’effettiva fruizione, nel rispetto della normativa vigente, delle disposizioni contrattuali,

del calendario scolastico e delle esigenze di servizio.

L’eventuale collocazione d’ufficio dovrà essere comunicata formalmente all’interessato, con indicazione del

periodo individuato e nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina applicabile.

4. Monetizzazione delle ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro

Si informa il personale che, ai sensi dell’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, come modificato dal D.L. n.

144/2026, convertito dalla legge n. 174/2026, le ferie possono essere sostituite dalla corresponsione della

relativa indennità finanziaria esclusivamente alla cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti previsti dalla

normativa vigente.

La mancata fruizione delle ferie che dipenda da una scelta consapevole del lavoratore, adeguatamente

dimostrata dall’Amministrazione, non dà diritto alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi alla

cessazione del rapporto.

Resta fermo che l’eventuale riconoscimento dell’indennità sostitutiva deve essere valutato in relazione alle

ferie effettivamente maturate e non godute, alla concreta possibilità di fruirne durante il rapporto di lavoro e

alle disposizioni normative e contrattuali applicabili.

Le nuove disposizioni si applicano esclusivamente alle ferie maturate successivamente al 7 ottobre 2026,

ferma restando la disciplina applicabile alle ferie maturate in precedenza.

Per il restante personale si fa riferimento al CCNL di comparto ed alle disposizioni normative in vigore.

Il presente atto è pubblicato in Albo on line dell’Istituto e controfirmato dai dipendenti per presa visione.

Il Dirigente scolastico

Dott. Davide Cammisuli

Documenti

Circ 57

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