Oggetto: Regime di incompatibilità dei dipendenti pubblici
Rendo noto che, in forza degli artt. 60 ss. D.P.R. n. 3/1957, l’assunzione di un impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione è di regola incompatibile con:
• l’esercizio dell’attività commerciale, industriale o professionale;
• l’assunzione o il mantenimento di impieghi alle dipendenze di privati;
• l’assunzione di cariche in società costituite a fini di lucro con l’esclusione delle sole cariche in società o enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato. Sono tuttavia previste le seguenti eccezioni:
• lo svolgimento delle libere professioni, consentito ai docenti previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 508, c. 15, D. Lgs. n. 297/1994);
• l’assunzione di altri impieghi da parte del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, anche in questo caso previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 39, c. 9, CCNL comparto scuola del 29/11/2007).
Detti impieghi non possono tuttavia essere assunti alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni e non devono implicare un conflitto di interessi (art. 1, c. 58, Legge n. 662/1996).
Neppure la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro part time elimina la incompatibilità eventualmente sussistente all’atto della presa di servizio del personale neoassunto.
Al di fuori delle ipotesi di incompatibilità sopra richiamate, i dipendenti pubblici non possono comunque svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Fanno eccezione le cosiddette attività libere, ovvero quelle che non necessitano di autorizzazione (art. 53, c. 6, D. Lgs. n. 165/2001): collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali; partecipazione a convegni e seminari; incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate – incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo – incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.
Ricordo che, per quanto concerne il personale ATA, è possibile svolgere una libera professione solo se titolare di un rapporto di lavoro part time con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.
Invito, pertanto, coloro che sono interessati a presentare tempestiva istanza presso la Segreteria Ufficio Personale, per consentire al Dirigente scolastico l’opportuna valutazione.
Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Davide Cammisuli

da Chiara Zazzeri
Docente