Oggetto: Incarichi extraistituzionali del personale scolastico
Con riferimento all’oggetto, si ricorda quanto segue.
In forza degli articoli 60 ss. D.P.R. n. 3/1957, richiamati dall’art. 53, c. 1, D. Lgs. n. 165/2001 l’assunzione di un
impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione è di regola incompatibile con:
l’esercizio dell’attività commerciale, industriale o professionale;
l’assunzione o il mantenimento di impieghi alle dipendenze di privati;
l’assunzione o il mantenimento di cariche in società costituite a fini di lucro, con l’esclusione delle sole cariche in
società o enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato.
Sono tuttavia previste le seguenti eccezioni:
lo svolgimento delle libere professioni, consentito ai docenti previa autorizzazione del dirigente scolastico (art.
508, c. 15, D.lgs. n. 297/1994)
l’assunzione di altri impieghi da parte del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con una
prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, anche in questo caso previa autorizzazione
del dirigente scolastico (cfr. artt. 39, c. 9 e 58, c. 9, CCNL comparto scuola del 16/11/2007 rispettivamente per il
personale docente e ATA). Detti impieghi non possono tuttavia essere assunti alle dipendenze di altre pubbliche
amministrazioni e non devono comunque implicare un conflitto di interessi (art. 1, c. 58, Legge n. 662/1996).
Occorre inoltre tenere presente che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la scuola si costituisce a
tempo pieno, la trasformazione in part time è successiva. Ciò significa che neppure la richiesta volta a tal fine
elimina la incompatibilità eventualmente sussistente all’atto della presa di servizio del personale neoassunto.
Al di là dei casi di incompatibilità sopra ricordati, «I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti
che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini
dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.
[…] In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il
compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto,
del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere
destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti» (art. 53, c. 7, D.lgs. n. 165/2001).
Il personale scolastico è pertanto tenuto a comunicare al dirigente scolastico l’assunzione di incarichi, pur se
svolti a titolo gratuito (Cass., sez. civ., 17/07/2025, n. 19904) e di impieghi con le seguenti modalità (comunicazione
su posta istituzionale della scuola/istanza posta per iscritto su modulo conforme da reperire presso la Segreteriaamministrativa), affinché ne venga valutata la compatibilità con il lavoro alle dipendenze della pubblica
amministrazione e gli obblighi di servizio e possa essere rilasciata la prescritta autorizzazione.
A tal fine saranno considerati i seguenti profili: a) occasionalità/abitualità dell’incarico; b) assenza/presenza di
conflitto di interesse; c) non interferenza/interferenza con gli obblighi di servizio.
Distinti saluti.
Il Dirigente scolastico
Prof. Davide Cammisuli

da Chiara Zazzeri
Docente