Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2024_25

Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 18 gennaio 2024 alle ore 20:00 del 10 febbraio 2024.

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per
l’anno scolastico 2024/2025
Premessa
Le iscrizioni costituiscono, com’è noto, la prima fase del procedimento di avvio dell’anno
scolastico, che coinvolge soggetti pubblici e privati.
Nell’ambito di tale attività assume fondamentale importanza la programmazione della rete
scolastica posta in essere dalle Regioni che, attraverso il piano di dimensionamento, oltre a
istituire, accorpare o trasformare le istituzioni scolastiche, arricchiscono l’offerta formativa,
attivando o sopprimendo indirizzi presso le scuole secondarie di secondo grado.
Nel quadro di questo procedimento si inserisce il basilare ruolo degli Uffici Scolastici
Regionali, i quali, nel dialogo istituzionale con le Regioni e gli Enti locali, pongono la massima
attenzione al fatto che tale processo si svolga nei tempi prescritti, fornendo il proprio contributo
alla realizzazione sul territorio di un’offerta formativa equilibrata, al fine di tutelare il diritto
allo studio di alunni e studenti.
In coerenza con la Nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione prot. 31023 del 25 settembre 2023
“Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – indicazioni operative per l’aggiornamento dei
documenti strategici delle istituzioni scolastiche a. s. 2023/24”, tenuto conto della funzione di
comunicazione tra scuola e famiglie, in particolare nella fase delle iscrizioni, del Piano
triennale dell’offerta formativa (PTOF), si fissa il termine ultimo per l’eventuale
aggiornamento annuale del PTOF al 17 gennaio 2024, giorno antecedente alla data di avvio
delle iscrizioni per l’anno scolastico 2024/2025.
Il nuovo accesso al sistema di iscrizioni on line
Al fine di favorire le iniziative di orientamento delle scuole e offrire un servizio utile per le
famiglie, da quest’anno è stata messa a disposizione la Piattaforma Unica
(https://unica.istruzione.gov.it/it)
1
, punto di accesso unico per usufruire dei principali servizi e
strumenti del Ministero.
All’interno della Piattaforma Unica è presente il nuovo punto di accesso alle iscrizioni on line,
con tutte le informazioni utili per la procedura (“Iscrizioni”).
Sono altresì presenti specifiche sezioni per accompagnare le famiglie e gli studenti della scuola
secondaria di primo grado nella scelta del percorso formativo e professionale successivo (“Il
tuo percorso”) in relazione alle competenze e aspirazioni (“E-Portfolio” e “Docente tutor”),
nonché all’offerta formativa (“Guida alla scelta”) e agli sbocchi professionali del territorio di
riferimento (“Statistiche su istruzione e lavoro”).
Ambito di applicazione e termine delle iscrizioni
La presente Nota disciplina, per l’anno scolastico 2024/2025, le iscrizioni:
− alle sezioni delle scuole dell’infanzia;
− alle prime classi delle scuole di ogni grado;
− al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai centri di
formazione professionale accreditati dalle Regioni che hanno aderito al sistema di iscrizioni
1 Per maggiori dettagli sulla Piattaforma Unica e sui suoi servizi si rimanda alla nota prot. 2790 dell’11 ottobre 2023.
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on line e dagli istituti professionali presso i quali sono attivati tali percorsi in regime di
sussidiarietà;
− alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici;
− al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico
a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed
enologia”.
Non rientrano nell’ambito di applicazione della presente Nota le iscrizioni che si effettuano
d’ufficio, ovvero quelle relative agli alunni/studenti ripetenti la classe prima delle scuole di ogni
grado e le iscrizioni alle classi successive alla prima, ad eccezione delle iscrizioni alla classe
terza del liceo artistico o di uno degli indirizzi dell’istruzione tecnica.
Relativamente alle iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti, dei quali è fatto cenno nel
successivo paragrafo 12, si rinvia a una ulteriore Nota con istruzioni di dettaglio.
Le domande di iscrizione all’anno scolastico 2024/2025 possono essere presentate dal 18
gennaio 2024 al 10 febbraio 2024.
1 – Iscrizioni on line
1.1 – Istituzioni scolastiche coinvolte
Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le
classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado
statale.
Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale
erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali, nonché dai centri di formazione
professionale accreditati dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono al procedimento di
iscrizione on line.
Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si
effettuano on line esclusivamente per le scuole paritarie che decidono facoltativamente di
aderire alla modalità telematica.
Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 18
gennaio 2024 alle ore 20:00 del 10 febbraio 2024.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) possono accedere al
sistema di iscrizioni on line all’interno della Piattaforma Unica, sezione “Orientamento”
(https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni), utilizzando le proprie credenziali
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta
Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).
All’atto dell’iscrizione i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le
informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice
fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in
merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal centro di formazione professionale
prescelto.
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono supporto alle famiglie prive di
strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza
offrono il medesimo servizio.
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Si ricorda che il sistema di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di
iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la
responsabilità genitoriale di indicare anche una seconda o terza scuola/centro di formazione
professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica scelta per prima
non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2024/2025.
1.2 – Esclusioni dal sistema di iscrizioni on line
Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative:
− alle sezioni della scuola dell’infanzia;
− alle scuole della Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
− alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici;
− alla terza classe dei percorsi dell’istruzione tecnica – indirizzo Trasporti e Logistica,
percorso sperimentale Conduzione del mezzo navale / Conduzione di apparati e impianti
elettronici di bordo (CAIM/CAIE);
− al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico
a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed
enologia”;
− ai percorsi di istruzione per gli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gli istituti di
prevenzione e pena;
− agli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione è effettuata dalla famiglia
affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta.
Per le iscrizioni sopraelencate si fa riferimento alle indicazioni generali contenute nei
corrispondenti paragrafi della presente Nota.
2 – Adempimenti delle istituzioni scolastiche
Prima dell’avvio delle iscrizioni, le istituzioni scolastiche aggiornano le informazioni che le
caratterizzano attraverso la funzione del portale SIDI “Scuola in chiaro”, area “Rilevazioni”.
Il Ministero provvederà a inserire in “Scuola in chiaro” le informazioni riguardanti l’attivazione
della figura del tutor da parte dell’istituzione scolastica secondaria di secondo grado (numero
di tutor nominati e rapporto tutor/studenti).
Le scuole curano la redazione del proprio modulo di iscrizione on line attraverso l’apposita
funzionalità disponibile sul portale SIDI, area “Gestione Alunni”, percorso “Iscrizioni on line”.
In particolare, il modulo della domanda di iscrizione è strutturato in una parte generale, uguale
per tutte le scuole, contenente i dati anagrafici di alunni/studenti e in una parte che ogni scuola
può personalizzare con la richiesta di informazioni specifiche, attinte da un elenco di voci
predefinite o anche aggiunte dalla scuola.
È possibile consultare sul portale SIDI la nota riassuntiva della procedura e l’aggiornamento
della pagina dedicata alle iscrizioni.
Dopo la predisposizione da parte delle scuole, il modulo di domanda è reso disponibile ai
genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale attraverso la pagina dedicata al sistema di
iscrizioni on line sulla Piattaforma Unica
(https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni).
Le domande di iscrizione alle classi prime sono accolte entro il limite massimo dei posti
complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito in base alle risorse
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dell’organico dell’autonomia e al numero e alla capienza delle aule, anche in ragione dei piani
di utilizzo degli edifici scolastici. A tal fine, la collaborazione tra scuole ed Enti locali consente
di definire in anticipo le condizioni per l’accoglimento delle domande, con le variazioni che di
anno in anno possono rendersi necessarie. Gli Uffici di ambito territoriale degli Uffici Scolastici
Regionali vigileranno affinché sia assicurata, soprattutto agli alunni/studenti soggetti
all’obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di
razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale. Ciascun Ufficio scolastico di ambito
territoriale avrà cura di individuare un referente per le iscrizioni e di trasmettere, entro il 29
dicembre 2023, i relativi riferimenti all’indirizzo e-mail dgosvi.ufficio2@istruzione.it, per
l’efficace coordinamento tra amministrazione centrale e periferica.
2.1 – Adempimenti vaccinali
Per quanto riguarda gli adempimenti vaccinali, si richiama l’attenzione dei dirigenti scolastici
sull’attuazione delle misure di semplificazione previste dall’articolo 3-bis del decreto-legge 7
giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante
“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie
relative alla somministrazione di farmaci” che prevedono, tra l’altro, l’invio da parte dei
dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo
2024, dell’elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati.
2.2 – Contributi volontari e tasse scolastiche
I contributi scolastici delle famiglie sono volontari2
e distinti dalle tasse scolastiche che, al
contrario, sono obbligatorie, con l’eccezione dei casi di esonero previsti dall’art. 200 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Le famiglie devono essere preventivamente informate circa
le attività – coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa – finanziate con i contributi
volontari medesimi. Ai sensi dell’articolo 5, comma 11, del decreto interministeriale 28 agosto
2018, n. 129, è pubblicato sul sito Internet dell’istituzione scolastica, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, il programma annuale 3
, comprensivo della relazione
illustrativa recante, tra l’altro, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate
derivanti dal contributo volontario delle famiglie. Analoghi adempimenti sono previsti in fase
di redazione del conto consuntivo e della relativa relazione illustrativa, come disposto
dall’articolo 23, comma 5, del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129.
Le tasse scolastiche sono dovute solo per la frequenza del quarto e del quinto anno degli istituti
di istruzione secondaria di secondo grado.
Ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 maggio 1990, gli
importi delle tasse scolastiche, convertiti in euro, sono:
− tassa di iscrizione: € 6,04;
− tassa di frequenza: € 15,13;
− tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione: € 12,09;
− tassa di rilascio dei relativi diplomi: € 15,13.
Il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 aprile 2019, n. 370 ha
previsto l’esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del
2 Si richiamano in proposito le note del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Dipartimento per l’istruzione
n. 312 del 20 marzo 2012 e n. 593 del 7 marzo 2013.
3 Con Nota n. 32631 del 21 novembre 2023 è stata prorogata al 15 febbraio 2024 l’approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2024.
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quinto anno dell’istruzione secondaria di secondo grado appartenenti a nuclei familiari il cui
valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari o inferiore a €
20.000,00. Per approfondimenti, anche sugli ulteriori casi di esonero (es. per merito), si rinvia
alla Nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione 14 giugno 2019, prot. n. 13053.
2.3 – Iscrizioni in eccedenza
È compito del dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni accoglibili, in
ragione delle risorse di organico, nonché del numero e della capienza delle aule e degli spazi
disponibili. Pertanto, prima dell’acquisizione delle iscrizioni, nell’ipotesi di richieste in
eccedenza, la scuola definisce criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del
Consiglio di istituto da rendere pubblica con affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web
dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione
personalizzato dalla scuola.
Nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza deliberati dai
singoli Consigli di istituto debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo
di esempio, quello della vicinanza della residenza dell’alunno/studente alla scuola o quello
costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori e degli esercenti la responsabilità
genitoriale. Non può viceversa essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione della
data di invio delle stesse. Si ritiene sia da evitare, quale criterio di precedenza, l’esito di
eventuali test di valutazione. L’estrazione a sorte costituisce l’extrema ratio.
Resta confermato che alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo
hanno la priorità nell’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado rispetto a quelli
provenienti da altri istituti. Si invita ad esplicitare questo criterio nelle delibere del Consiglio di
istituto che fissano i criteri di precedenza.
La scuola di seconda o terza scelta che accoglie la domanda dovrà trattare con priorità le
domande pervenute come prima scelta entro i termini previsti dalla presente Nota.
L’ultima scuola che tratta la domanda di iscrizione, qualora sia impossibilitata ad accoglierla
in quanto eccedente rispetto ai posti rimasti disponibili, è tenuta ad affiancare la famiglia
nell’individuazione di una diversa istituzione scolastica idonea e ad accertarsi che il
procedimento si concluda con l’effettiva iscrizione dell’alunno/studente. Gli Uffici scolastici di
ambito territoriale forniranno ai dirigenti delle scuole il necessario supporto in questo processo,
interessandosi direttamente di eventuali casi particolari in relazione alla collocazione
territoriale delle scuole (soprattutto per quanto riguarda il primo ciclo di istruzione) e/o di
specifici indirizzi di studio per quanto riguarda il secondo ciclo.
Questo percorso di supporto alla famiglia nell’individuazione di una scuola in grado di
accogliere l’iscrizione assume un rilievo ancora maggiore per gli alunni/studenti in età
dell’obbligo alla luce dell’art. 12 del decreto-legge 15 settembre 2023, n.123, convertito con
modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, concernente il rafforzamento delle misure
relative al rispetto dell’obbligo di istruzione.
Tale responsabilità ricade in capo alle scuole e agli Uffici di ambito territoriale anche in caso
di impossibilità di accoglimento, per mancata disponibilità di posti, di domande di iscrizione in
corso d’anno.
Tenuto conto della frequenza con la quale si verifica la necessità di trattare domande di
iscrizione pervenute in corso d’anno in relazione a trasferimenti della famiglia
dell’alunno/studente e/o a eventuali cambi di percorso di studio o indirizzo tra un anno
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scolastico e l’altro, pare opportuno che il Consiglio di istituto prenda in considerazione anche
questa casistica e deliberi i criteri di precedenza nell’accoglimento delle stesse, tenendo in
particolare considerazione le situazioni emergenziali e quelle legate a trasferimenti per esigenze
di servizio di particolari categorie, che spesso vengono disposti con preavvisi molto brevi e che
non devono causare l’interruzione della frequenza per gli alunni/studenti.
2.4 – Raccolta dei dati personali
Con riferimento alla predisposizione del modulo di iscrizione, on line o cartaceo ove previsto,
le istituzioni scolastiche devono osservare scrupolosamente le disposizioni del Codice in
materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento agli articoli 2-sexies e 2-
octies e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e, in particolare, gli articoli 9 e 10 relativi al
trattamento di particolari categorie di dati personali effettuato nell’ambito delle predette
operazioni.
In tale quadro, anche alla luce delle indicazioni rese dal Garante per la protezione dei dati
personali con parere del 12 dicembre 2013, n. 563, si ritiene opportuno fornire istruzioni alle
scuole che, nell’ambito della propria autonomia didattica, intendano integrare e adeguare il
modulo di iscrizione per offrire ad alunni e a studenti ulteriori servizi in base al proprio Piano
triennale dell’offerta formativa e alle risorse disponibili.
In particolare, si sottolinea che le ulteriori informazioni raccolte devono essere strettamente
pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattate. Le istituzioni
scolastiche, pertanto, avranno cura di valutare che i dati richiesti siano effettivamente attinenti
e correlati alla finalità dell’iscrizione scolastica.
A tale proposito, si richiama la Nota della scrivente Direzione generale del 1° aprile 2015, prot.
n. 2773, nella quale si rammenta che sono qualificati come eccedenti e non pertinenti rispetto
alle finalità delle iscrizioni i dati riferiti al titolo di studio e alla professione dei genitori e degli
esercenti la responsabilità genitoriale di alunni/studenti.
Le richieste di informazioni finalizzate all’accoglimento delle domande di iscrizione o per
l’attribuzione di precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa devono essere definite
con delibera del Consiglio di istituto che evidenzi in maniera puntuale i motivi che rendono
indispensabile la raccolta di informazioni ulteriori.
Le scuole forniscono l’informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, con
particolare riferimento ai diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento medesimo,
secondo le seguenti modalità:
− per le iscrizioni on line, la pagina contenente l’informativa deve essere visualizzata prima
dell’accesso alle pagine del modello di iscrizione da compilare e un flag ne deve registrare
la presa visione per le scuole statali ovvero l’accettazione per le scuole paritarie e i centri
di formazione professionale regionale;
− per le iscrizioni che non vengono effettuate on line (ad esempio, per le istituzioni
scolastiche paritarie che non aderiscono al sistema di iscrizioni on line), l’informativa deve
essere opportunamente allegata al modello di iscrizione cartacea.
Le istituzioni scolastiche possono utilizzare anche ulteriori modalità di pubblicizzazione
dell’informativa sul trattamento dei dati personali di alunni/studenti, quali, ad esempio, la
pubblicazione del testo dell’informativa sul sito web della scuola.
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Al termine della procedura di iscrizione le scuole possono conservare, con modalità che
consentono l’identificazione degli interessati, solo per le finalità espressamente previste dalla
normativa di settore e per un periodo di tempo non superiore a quello a tali fini strettamente
necessario (cfr. art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), i moduli di iscrizione
relativi ad alunni/studenti che, pur avendo presentato la domanda, non si sono per qualsiasi
ragione iscritti.
3 – Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:
− individuano la scuola d’interesse tramite il servizio “Scuola in Chiaro” presente sulla
piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it). Per consentire una scelta consapevole
della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono consultare,
all’interno del servizio “Scuola in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Piano
triennale dell’offerta formativa (PTOF) e la Rendicontazione sociale.
− accedono all’area riservata della Piattaforma Unica
(https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni) utilizzando le credenziali SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta
Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature);
− compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore
8:00 del 18 gennaio 2024;
− inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 10
febbraio 2024;
− dopo la conferma dell’accettazione della domanda di iscrizione, procedono all’inoltro della
documentazione richiesta da parte della scuola tramite la sezione di gestione documentale
presente all’interno della Piattaforma Unica;
− tra il 31 maggio e il 1° luglio 2024 coloro che hanno scelto di non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica manifestano le preferenze rispetto alle diverse
tipologie di attività secondo le modalità previste al successivo paragrafo 11.
Il sistema di iscrizioni on line della Piattaforma Unica avvisa in tempo reale, a mezzo posta
elettronica e tramite l’app IO, delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti
la responsabilità genitoriale possono inoltre seguire l’iter della domanda inoltrata nell’area
dedicata alle iscrizioni sulla Piattaforma Unica.
L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso la pagina dedicata presente
all’interno della Piattaforma Unica, l’app IO e tramite posta elettronica.
Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337-
ter e 337-quater 4
del Codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di
4 Art. 316, co. 1, c.c. – Responsabilità genitoriale – Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di
comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune
accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337-ter, co. 3, c.c. – Provvedimenti riguardo ai figli – La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le
decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale
del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione,
il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga
alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
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iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i
genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore o l’esercente la
responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la
scelta in osservanza delle suddette disposizioni del Codice civile, che richiedono il consenso di
entrambi i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale.
La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; i dati
riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di
certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
Si rammentano le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici,
prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità.
Si evidenzia, infine, come la legge 13 novembre 2023, n. 159, di conversione del decreto-legge
15 settembre 2023, n. 123 recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà
educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale,
abbia introdotto disposizioni che rafforzano il rispetto dell’obbligo di istruzione, prevedendo
sanzioni fino alla reclusione per i responsabili dell’adempimento che non vi provvedano.
Fondamentale sarà il ruolo che potranno svolgere gli Uffici Scolastici Regionali, in raccordo
con le scuole e gli Enti locali, nell’informare le famiglie circa tali nuove disposizioni.
4 – Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia e alle prime classi delle scuole del primo
ciclo di istruzione
4.1 – Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia
Per l’anno scolastico 2024/2025 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con
domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 18 gennaio 2024 al 10 febbraio
2024, attraverso la compilazione della scheda A allegata alla presente Nota.
Relativamente agli adempimenti vaccinali si rinvia a quanto già indicato al paragrafo 2.1
specificando che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la
decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3-bis,
comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31
luglio 2017, n. 119.
Ai sensi dell’articolo 25
del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la
scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il
31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2024/2025 entro il 31
dicembre 2024).
Art. 337-quarter, co. 3, c.c. – Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso – Il genitore cui sono
affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale
su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di
maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere
di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni
pregiudizievoli al loro interesse.
5 La sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 2011 ha annullato l’articolo 2, commi 4 e 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.
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Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, essere
iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2025. Non è consentita in
alcun caso, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di
bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2025.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti
complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono
tre anni di età entro il 31 dicembre 2024, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti
dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.
L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89:
− alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
− alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della
funzionalità, tali da rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
− alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle
modalità dell’accoglienza.
Devono essere attivate, da parte degli Uffici di ambito territoriale degli Uffici Scolastici
Regionali, d’intesa con le Amministrazioni comunali interessate, le opportune misure di
coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio,
per equilibrare il più possibile il rapporto domanda-offerta.
Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (articolo 2, comma 5), sono pari a 40 ore settimanali; su
richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali nella fascia del mattino
o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività educative fissato
dall’articolo 3, comma 1, decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59. Trovano applicazione i
criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle
richieste di articolazione dell’orario settimanale.
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.
La scuola comunica per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza e idonea
motivazione, l’eventuale impossibilità di accoglimento delle domande, al fine di consentire
l’opzione verso altra scuola.
4.2 – Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano, dalle ore 8:00 del 18 gennaio
2024 alle ore 20:00 del 10 febbraio 2024, attraverso la pagina dedicata alle iscrizioni on line
all’interno della Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni).
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:
− iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età
entro il 31 dicembre 2024;
− possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2024 ed entro
il 30 aprile 2025. Non è consentita in alcun caso, anche in presenza di disponibilità di posti,
l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di
età successivamente al 30 aprile 2025.
Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2025,
è opportuno, per una scelta attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti la responsabilità
genitoriale considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole
dell’infanzia frequentate dai bambini.
Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione
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Le scuole che accolgono bambini anticipatari rivolgono agli stessi particolare attenzione e cura,
soprattutto nella fase dell’accoglienza, ai fini di un efficace inserimento.
Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con
disabilità o che sono stati adottati, concernenti il possibile trattenimento per un anno nella
scuola dell’infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia in casi
circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità, e in via del tutto
eccezionale. Si rinvia sull’argomento alle “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio
delle alunne e degli alunni che sono stati adottati – 2023” (prot. n. 5 del 28.03.2023), nonché
all’articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le
proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base
all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, è così
strutturato: 24 ore, 27 ore, fino a 30 ore, 40 ore (tempo pieno).
Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini
dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale.
L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla
disponibilità delle risorse di organico e di adeguati servizi, circostanze che devono essere
portate a conoscenza delle famiglie, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line
di iscrizione.
L’adozione del modello di 24 ore settimanali è possibile solo in presenza di un numero di
domande che consenta la formazione di una classe con minimo 15 alunni.
Si rammenta che la legge 30 dicembre 2021 n. 234, art. 1, commi 329 e seguenti, ha introdotto
nella scuola primaria l’insegnamento dell’educazione motoria da parte di docenti specialisti
forniti di idoneo titolo di studio, a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024 per le classi quarta
e quinta, precisando che tale insegnamento viene impartito in un orario (quantificato in non più
di due ore settimanali) aggiuntivo rispetto all’orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore
previsto dal D.P.R. n. 89/2009. Pare pertanto opportuno che le scuole, nel corso delle assemblee
che precedono le iscrizioni e tramite circolari o note, informino i genitori e gli esercenti la
responsabilità genitoriale che l’orario settimanale prescelto al momento dell’iscrizione alla
classe 1^ aumenterà fino a due ore settimanali al momento del passaggio alla classe 4^. Tale
incremento di tempo scuola non riguarda il tempo pieno, stante che le ore di educazione motoria
rientrano nelle 40 ore settimanali.
Con riferimento alle diverse opzioni e alla complessiva offerta presente nel Piano triennale
dell’offerta formativa, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto
dei servizi attivabili e delle consistenze di organico.
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio
di istituto, si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che,
conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, i
genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale in sede di presentazione delle domande di
iscrizione on line, possono indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce
la loro prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio interesse. Il sistema di
iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici
indicati in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle
istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
Qualora la domanda di iscrizione non trovi accoglimento in nessuna delle scuole indicate sul
modulo on line, è responsabilità dell’ultima scuola indicata, con il necessario supporto del
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competente Ufficio di ambito territoriale, affiancare gli esercenti la responsabilità genitoriale
nell’individuazione, tra le scuole viciniori, di un’istituzione scolastica in grado di accogliere
l’alunno.
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la
responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una
comunicazione preventiva direttamente al dirigente scolastico della scuola primaria del
territorio di residenza, dichiarando di possedere la capacità tecnica o economica per provvedere
all’istruzione dell’alunno. La comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro il 10
febbraio 2024 e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo di massima che si intende
seguire in corso d’anno, in coerenza con l’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8
febbraio 2021, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi. Sulla base di
tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento
dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale e comunica ai genitori e
agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono continuare ad
avvalersi dell’istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro
il termine delle iscrizioni on line, presentando contestualmente il progetto didattico-educativo
di massima che si intende seguire nell’anno di riferimento.
Si ricorda che l’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di
idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62
e dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Le domande di
iscrizione all’esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per
l’effettuazione dell’esame entro il 30 aprile dell’anno di riferimento secondo quanto previsto
dall’articolo 3, comma 1, del richiamato decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.
Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in caso di frequenza di
una scuola primaria non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti
la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione
preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, in modalità cartacea, entro il
termine di presentazione delle iscrizioni on line. Gli alunni sostengono l’esame di idoneità
presso una scuola statale o paritaria al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini
dell’ammissione al successivo grado di istruzione, ovvero nel caso in cui richiedano l’iscrizione
in una scuola primaria statale o paritaria; in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo
straniera in Italia riconosciuta dall’ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore
previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli alunni sostengono l’esame di idoneità se intendono
iscriversi a una scuola statale o paritaria.
È obbligo delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono effettuati gli esami di
idoneità aggiornare prontamente l’anagrafe degli alunni inserendo l’esito dell’esame di
idoneità, per consentire ai soggetti preposti le opportune verifiche in merito all’assolvimento
dell’obbligo di istruzione.
4.3 – Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano
conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano
attraverso la pagina dedicata alle iscrizioni on line all’interno della Piattaforma Unica
(https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni) dalle ore 8:00 del 18 gennaio 2024
alle ore 20:00 del 10 febbraio 2024.
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All’atto dell’iscrizione i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le
proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base
all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, è così definito:
30 ore, oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato) in presenza di servizi e strutture
idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie
pomeridiane.
Nei percorsi a indirizzo musicale le attività di lezione strumentale, teoria e lettura della musica,
musica d’insieme si svolgono in orario aggiuntivo per tre ore settimanali, ovvero novantanove
ore annuali che possono essere organizzate anche su base plurisettimanale.
Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini
dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale e di adesione ai
percorsi a indirizzo musicale.
L’accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato alla presenza delle risorse di
organico e alla disponibilità di adeguati servizi di accoglienza e di mensa, circostanze da portare
a conoscenza dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, anche con apposita nota
da prevedere sul modulo on line di iscrizione, unitamente alla determinazione dei rientri
pomeridiani da effettuare.
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio
di istituto, si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che,
conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, in
sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line è possibile indicare, in subordine
all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di
proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di
iscrizione all’istituto scolastico indicato in subordine. L’accoglimento della domanda di
iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate sul modulo on line rende
inefficaci le altre opzioni. Qualora la domanda di iscrizione non trovi accoglimento in nessuna
delle scuole indicate sul modulo on line, è responsabilità dell’ultima scuola indicata, con il
necessario supporto dell’Ufficio di ambito territoriale, affiancare gli esercenti la responsabilità
genitoriale nell’individuazione, tra le scuole viciniori, di un’istituzione scolastica in grado di
accogliere l’alunno.
Anche con riferimento agli istituti comprensivi non sono previste iscrizioni d’ufficio e deve
essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. Si ribadisce che gli alunni provenienti dalle
scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da
altri istituti.
Si rammenta che dal 1° settembre 2023 è entrato in vigore il decreto interministeriale 1° luglio
2022, n. 176 con il quale sono stati disciplinati i nuovi percorsi a indirizzo musicale delle scuole
secondarie di primo grado. L’attivazione da parte delle scuole secondarie di primo grado di
percorsi ordinamentali a indirizzo musicale, che possono riguardare la costituzione di gruppi di
alunni di differenti sezioni o di una intera sezione ad indirizzo musicale, è subordinata
all’autorizzazione da parte degli Uffici scolastici regionali e all’assegnazione alla scuola del
relativo organico. Pertanto, in sede di iscrizione i genitori o gli esercenti la responsabilità
genitoriale potranno esprimere l’opzione per tali percorsi, ma l’accoglimento della stessa potrà
essere confermata dalla scuola solo successivamente, in relazione all’effettiva attribuzione in
organico dei docenti di strumento musicale. Di conseguenza, si invitano i dirigenti scolastici ad
attivare per tempo le opportune interlocuzioni con l’Ufficio Scolastico Regionale e a fornire
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una corretta informazione ai genitori in merito alle realistiche possibilità di attivazione dei
percorsi.
Per esprimere la preferenza per i percorsi a indirizzo musicale, i genitori e gli esercenti la
responsabilità genitoriale barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on
line. Come previsto dall’articolo 5, comma 2, del citato decreto interministeriale 176/2022, le
istituzioni scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale e pubblicano gli esiti, di
norma, entro il 10 febbraio 2024 o, al massimo, entro i quindici giorni successivi, sia al fine di
ripartire gli alunni nelle specifiche specialità strumentali, sia al fine di consentire alle famiglie,
nel caso di carenza di posti disponibili, di rivolgersi eventualmente ad altra scuola non oltre i
quindici giorni dopo tale data.
Si ricorda alle scuole la necessità di definire il regolamento per l’organizzazione dei percorsi ai
sensi dell’articolo 6 del decreto interministeriale 1° luglio 2022, n. 176. L’iscrizione ai percorsi
a indirizzo musicale, qualora accolta, impegna l’alunno alla frequenza per l’intero triennio.
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la
responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una
comunicazione preventiva direttamente al dirigente scolastico della scuola secondaria di primo
grado del territorio di residenza dimostrando, attraverso apposita dichiarazione, di possedere la
capacità tecnica o economica per provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione
viene presentata in modalità cartacea entro il 10 febbraio 2024 e alla stessa è allegato il
progetto didattico-educativo di massima che si intende seguire in corso d’anno, in coerenza con
l’articolo 3, comma 1, decreto ministeriale 8 febbraio 2020, n. 5 riguardante la disciplina degli
esami di idoneità e integrativi. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione
scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante
l’istruzione parentale e comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che,
annualmente, se intendono continuare ad avvalersi dell’istruzione parentale, devono effettuare
la citata comunicazione preventiva entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line,
presentando contestualmente il progetto didattico-educativo di massima da seguire in corso
d’anno. L’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità
entro il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e
dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Le domande di
iscrizione all’esame di idoneità dovranno pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per
l’effettuazione dell’esame entro il 30 aprile dell’anno di riferimento secondo quanto previsto
dall’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.
Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in caso di frequenza di
una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli
esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la
comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, in modalità
cartacea, entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line. Gli alunni sostengono l’esame
di Stato, in qualità di candidati privatisti, presso una scuola statale o paritaria, ovvero l’esame
di idoneità nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria; in caso di
frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall’ordinamento estero,
fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli alunni
sostengono l’esame di idoneità se intendono iscriversi a una scuola statale o paritaria.
È obbligo delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono effettuati gli esami di
idoneità comunicare prontamente l’esito dell’esame, per consentire ai soggetti preposti le
opportune verifiche in merito all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
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5 – Obbligo di istruzione – Modalità e verifica dell’assolvimento
L’obbligo decennale di istruzione, che riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni,
si assolve, dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle
seguenti modalità:
− frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado
nelle scuole statali e paritarie (Licei, Tecnici, Professionali) o in uno dei percorsi triennali
e quadriennali dell’istruzione e formazione professionale (IeFP) erogati dai centri di
formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime
di sussidiarietà;
− sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal quindicesimo anno di età, di un
contratto di apprendistato, ai sensi dell’articolo 43, decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, fermi restando i compiti e le responsabilità che gravano in capo al datore di lavoro e
all’istituzione formativa previsti dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali 12 ottobre 2015, attuativo dell’articolo 46, comma 1, decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81;
− istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 62 e del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5, gli studenti sostengono
annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di
candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di
istruzione. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi
dell’istruzione parentale devono effettuare annualmente la comunicazione preventiva
(articolo 23, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62) al dirigente scolastico della scuola
secondaria di secondo grado del territorio di residenza che abbia l’indirizzo di studi di
interesse, entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line, inviando
contestualmente il progetto didattico-educativo di massima che si intende seguire in corso
d’anno.
I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle
procedure di iscrizione, verificano che tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio
istituto abbiano prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo.
Qualora risultino alunni non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori e gli
esercenti la responsabilità genitoriale per verificare se abbiano presentato domanda di iscrizione
presso una scuola paritaria o non paritaria ovvero presso centri di formazione professionale
regionali ovvero se intendano provvedere all’assolvimento dell’obbligo attraverso l’istruzione
parentale. Tali informazioni vanno puntualmente verificate e inserite nell’Anagrafe nazionale
degli studenti.
Al riguardo, si rammenta ai dirigenti scolastici l’importanza del costante e continuo
aggiornamento dell’Anagrafe, per consentire il monitoraggio dei percorsi scolastici degli alunni
e dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Si rammenta che il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, ha introdotto nuove previsioni in merito al controllo
sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione e ha inasprito le sanzioni per i genitori o gli
esercenti la responsabilità genitoriale che non vi provvedano.
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6 – Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado
Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli alunni
che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di
istruzione prima dell’inizio dell’anno scolastico 2024/2025 sono effettuate attraverso la pagina
dedicata alle iscrizioni on line all’interno della Piattaforma Unica
(https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni) dalle ore 8:00 del 18 gennaio 2024
alle ore 20:00 del 10 febbraio 2024.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione a uno degli
indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei (decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 89 e decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52), degli
istituti tecnici (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) e degli istituti
professionali (decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61), riportati agli allegati nn. 1, 2 e 3 alla
presente Nota esprimendo anche l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla
scuola.
Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini
dell’accoglimento delle richieste di iscrizione agli indirizzi di studio.
Ai fini delle iscrizioni assume rilevanza peculiare il “consiglio di orientamento” espresso dal
Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado,
inteso a supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione.
A tal fine, si rammenta che il “consiglio di orientamento”, definito dal Consiglio di classe in
forma analitica o sintetica, va reso noto ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale
degli alunni in tempo utile per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.
6.1 – Procedure di iscrizione
La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo
grado è presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di
altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. Qualora, in base ai criteri di
precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai
posti disponibili nella scuola di prima scelta, le domande non accolte vengono indirizzate verso
gli altri istituti per i quali è stato espresso il gradimento. In tal caso, il sistema di iscrizioni on
line comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, a mezzo posta elettronica,
di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine. L’accoglimento della
domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line
rende inefficaci le altre opzioni.
Il sistema di iscrizioni on line comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della
domanda da parte di una delle scuole indicate. Tutte le notifiche relative all’iter della domanda
sono inoltre disponibili anche sull’app IO.
Qualora la domanda di iscrizione non trovi accoglimento in nessuna delle scuole indicate sul
modulo on line, è responsabilità dell’ultima scuola indicata, con il necessario supporto
dell’Ufficio di ambito territoriale, affiancare gli esercenti la responsabilità genitoriale
nell’individuazione di un’istituzione scolastica alternativa in grado di accogliere lo studente,
tenendo, ove possibile, in considerazione l’indirizzo prescelto.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno richiedere su base volontaria,
compilando l’apposito campo del modello di iscrizione on line, l’emissione di “IoStudio – la
carta dello studente”, una tessera nominativa cui sono associate funzionalità volte a garantire e
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supportare il diritto allo studio dello studente, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale
n. 292 del 30 settembre 2021.
6.2 – Disposizioni relative a specifici indirizzi
6.2.1 – Iscrizioni alla prima classe dei licei musicali e coreutici
Le richieste di iscrizione ai licei musicali e coreutici possono trovare accoglimento presso le
sezioni già istituite e funzionanti nel corrente anno scolastico, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 e
dall’articolo 8 del decreto ministeriale 11 maggio 2018, n. 382, che subordinano l’iscrizione
degli studenti al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze
musicali o coreutiche.
Le istituzioni scolastiche organizzano una prova preordinata alla verifica del possesso di
specifiche competenze musicali o coreutiche in tempi utili a consentire agli studenti, nel caso
di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di rivolgersi
eventualmente ad altra scuola, entro il 10 febbraio 2024 e comunque non oltre i quindici giorni
dopo tale data.
Per consentire agli studenti di sostenere la prova, le istituzioni scolastiche pubblicano sui propri
siti le modalità di svolgimento, specificando sia le competenze teoriche indispensabili, sia le
competenze pregresse necessariamente richieste per “Esecuzione e interpretazione – Primo
strumento”, in coerenza con quanto previsto dalla Tabella C del citato decreto ministeriale 11
maggio 2018, n. 382 e con indicazione di eventuali ulteriori obblighi esecutivi. Si ritiene
opportuno evidenziare la finalità formativa della prova e l’autonomia didattica delle istituzioni
scolastiche nell’espressione del giudizio di ammissione e nell’eventuale adattamento dei
repertori.
6.2.2 – Iscrizioni alle sezioni a indirizzo sportivo dei licei scientifici
Il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, recante “Regolamento di
organizzazione dei percorsi della sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei”, precisa che
la sezione a indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio,
nel percorso del liceo scientifico. Le classi prime possono essere attivate esclusivamente nelle
scuole statali autorizzate dai rispettivi piani regionali dell’offerta formativa e nelle scuole
paritarie che hanno ottenuto il riconoscimento della parità scolastica per lo specifico indirizzo
di studi.
Sarà consentita, anche per l’anno scolastico 2024/2025, l’attivazione di una sola classe prima
per ciascuna istituzione scolastica.
6.2.3 – Iscrizioni alla prima classe dei percorsi quadriennali
Con decreto ministeriale 3 dicembre 2021, n. 344 è stato promosso, a partire dall’anno
scolastico 2022/2023, il rinnovo e l’ampliamento del Piano nazionale di innovazione
ordinamentale per la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di
secondo grado, destinato alle classi prime di istituzioni scolastiche, statali e paritarie, del
secondo ciclo di istruzione che hanno indirizzi dei licei e degli istituti tecnici e, a decorrere
dall’anno scolastico 2023/2024, delle istituzioni scolastiche che organizzano percorsi di
istruzione professionale
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Si ricorda che tali percorsi quadriennali possono essere attivati nel limite di una sola classe
prima per ciascun percorso quadriennale autorizzato per ciascuna istituzione scolastica. In caso
di iscrizioni in eccedenza, saranno applicati i criteri definiti dal Consiglio di istituto, come
previsto dall’articolo 3, comma 1, lett. b) dell’Avviso del Ministero dell’istruzione n.
2451/2021.
È possibile l’iscrizione ai percorsi quadriennali anche per gli studenti, nati tra il 1° gennaio e il
30 aprile e che quindi compiranno quattordici anni dopo il 31 dicembre 2024, purché abbiano
frequentato un regolare percorso scolastico di otto anni. Sul punto si rinvia alla Nota di questo
Ministero – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 1294 del 21
gennaio 2019.
Per una corretta informazione dei genitori deve essere ricordato, nel corso delle attività di
orientamento, che i percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado rilasciano
al termine del quarto anno, con il superamento dell’esame di stato, un diploma di istruzione
secondaria di secondo grado che consente l’accesso agli ITS Academy e ai percorsi universitari
e AFAM.
6.2.4 – Iscrizioni alla prima classe dei percorsi quadriennali nell’ambito della
sperimentazione nazionale della filiera tecnologico-professionale
Si rappresenta, inoltre, che, nell’ambito di una più ampia riforma della filiera formativa
tecnologico-professionale definita dal disegno di legge A.S. n. 924, il decreto ministeriale n.
240 del 7 dicembre 2023, in corso di registrazione, ha promosso la sperimentazione nazionale
della filiera tecnologico-professionale. Nella medesima data è stato emanato l’avviso prot.
2608, con scadenza 30 dicembre 2023, per consentire alle istituzioni scolastiche interessate di
avanzare le proprie candidature all’attivazione di percorsi quadriennali, specifici per gli istituti
tecnici e professionali, nell’ambito della presentazione dei progetti riguardanti la
sperimentazione.
Per ciascuna istituzione scolastica l’attivazione delle classi prime, a partire dall’anno scolastico
2024/2025, è subordinata all’approvazione del progetto sperimentale presentato.
Per ogni utile approfondimento si rinvia alla lettura del decreto ministeriale e dell’avviso di cui
sopra.
6.2.5 – Iscrizioni alla terza classe dei licei artistici
Possono iscriversi alla classe terza dei licei artistici, dal 18 gennaio 2024 al 10 febbraio 2024,
gli studenti già frequentanti la classe seconda che prevedano di conseguire l’ammissione alla
successiva prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2024/2025, ovvero gli studenti
esterni che abbiano già conseguito o prevedano di conseguire l’idoneità al terzo anno.
Deve essere presentata apposita domanda per:
− prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo presente nell’offerta formativa
dell’istituto frequentato;
− prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo non presente nell’offerta formativa
dell’istituto frequentato, facendone richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di
interesse per il tramite della scuola cui l’allievo è iscritto, secondo modalità analoghe a
quelle previste nel successivo paragrafo 9.
Le iscrizioni al terzo anno dei licei artistici sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line.
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6.2.6 – Iscrizioni alla terza classe degli istituti tecnici
Possono iscriversi alla classe terza dei percorsi degli istituti tecnici, dal 18 gennaio 2024 al 10
febbraio 2024, gli studenti già frequentanti la classe seconda che prevedano di conseguire
l’ammissione alla successiva prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2024/2025
ovvero gli studenti esterni che abbiano già conseguito o prevedano di conseguire l’idoneità al
terzo anno.
Le presenti disposizioni si applicano agli indirizzi per i quali il percorso di studio si sviluppa,
dal terzo anno, in articolazioni e/o opzioni.
Sono disposte d’ufficio le iscrizioni alle terze classi di studenti degli istituti tecnici frequentanti
la classe seconda di un indirizzo che non si sviluppi in articolazioni e/o opzioni (es. Turismo)
che intendano proseguire, nello stesso istituto scolastico, il percorso di studi nel medesimo
indirizzo.
Deve essere presentata apposita domanda in tutti gli altri casi, come, ad esempio:
− prosecuzione del percorso di studi in una articolazione/opzione dell’indirizzo già
frequentato;
− prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo diverso da quello frequentato, purché del
medesimo settore e presente nell’offerta formativa dell’istituto scolastico cui si è iscritti;
− prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo/articolazione/opzione non presente
nell’offerta formativa dell’istituto frequentato ma attivato in altra istituzione scolastica,
purché nel medesimo settore, facendone richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di
interesse per il tramite della scuola in cui l’allievo è iscritto, secondo modalità analoghe a
quelle previste nel successivo paragrafo 8.
Le iscrizioni al terzo anno degli istituti tecnici sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on
line.
6.2.6.1 – Iscrizioni alla terza classe dell’indirizzo Trasporti e Logistica, percorso sperimentale
Conduzione del mezzo navale/Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo
(CAIM/CAIE)
Con decreto ministeriale 31 agosto 2021, n. 269 è stata prevista l’attivazione, dall’anno
scolastico 2021/2022, della sperimentazione nazionale, dalle classi terze, del percorso integrato
Conduzione di apparati e impianti marittimi (CAIM)/Conduzione di apparati e impianti
elettronici di bordo (CAIE), nell’ambito dei percorsi di istruzione tecnica – indirizzo Trasporti
e logistica. Con successivi decreti direttoriali, rispettivamente del 10 settembre 2021, n. 1594
per l’anno scolastico 2021/2022, del 16 dicembre 2021, n. 2587 per l’anno scolastico 2022/2023
e del 10 gennaio 2023, n. 13 per l’anno scolastico 2023/2024, sono state autorizzate
all’attivazione di tale percorso n. 29 istituzioni scolastiche.
Dall’anno scolastico 2024/2025 scade la triennalità della sperimentazione prevista dal decreto
ministeriale 269/2021. Considerato che per l’istruzione tecnica è in atto una riforma degli
ordinamenti collegata con il PNRR, appare non funzionale, allo stato attuale, un intervento che
riconduca a ordinamento tale sperimentazione. Pertanto, per l’anno scolastico 2024/2025 è
prorogata la sperimentazione in esame e le scuole presso le quali, a seguito delle iscrizioni dei
precedenti anni, è stato effettivamente attivato il percorso sperimentale e che intendano
proseguire nella sperimentazione devono proporre nella propria offerta formativa il percorso
sperimentale integrato ai fini dell’attivazione di classi terze.
Anche le iscrizioni degli studenti al percorso sperimentale integrato CAIM/CAIE sono escluse
dalla procedura on line.
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6.2.7 – Iscrizioni alla prima classe degli istituti professionali
Per quanto riguarda l’iscrizione alla prima classe degli istituti professionali, gli studenti e le
famiglie devono fare riferimento ai nuovi indirizzi di studio attivati ai sensi dell’articolo 3,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.
Con decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92 sono stati definiti i profili di uscita degli
indirizzi di studio dei nuovi percorsi di istruzione professionale, i relativi risultati di
apprendimento declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze e il riferimento alle
attività economiche referenziate ai codici ATECO.
Il citato decreto interministeriale può costituire uno strumento a supporto delle scelte da parte
di studenti e famiglie per conoscere in maniera più puntuale non solo le caratteristiche dei nuovi
indirizzi, ma anche le innovazioni metodologiche, didattiche ed organizzative che qualificano i
nuovi istituti professionali.
6.2.8 – Iscrizioni alla terza classe degli istituti professionali – Scelta del percorso formativo in
base alla declinazione degli indirizzi adottata dalla scuola
Possono iscriversi al terzo anno dei nuovi istituti professionali gli studenti già frequentanti la
classe seconda che prevedano di conseguire l’ammissione alla classe successiva prima
dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2024/2025, ovvero gli studenti esterni che abbiano
già conseguito o prevedano di conseguire l’idoneità al terzo anno.
Le innovazioni ordinamentali di cui al decreto legislativo 61/2017 e al successivo Regolamento
92/2018, descritte nel paragrafo precedente, hanno ridefinito la struttura dei curricoli
dell’istruzione professionale abolendo le articolazioni e le opzioni a favore di una declinazione
dei percorsi, dal terzo anno, da definirsi a cura delle singole scuole in relazione ai fabbisogni
specifici dei territori coerenti con le priorità indicate dalle Regioni nella propria
programmazione.
La prosecuzione del percorso di studi dello studente, pertanto, può essere effettuata in relazione
alle possibili declinazioni dei percorsi che la scuola avrà attivato.
Le iscrizioni saranno gestite all’interno di ogni istituzione scolastica in base all’effettiva offerta
formativa da questa erogata, in ragione delle specifiche richieste del territorio e della
programmazione regionale.
Qualora gli studenti frequentanti il secondo anno di uno degli undici indirizzi dell’istruzione
professionale vogliano orientare la propria scelta nella prosecuzione del percorso, del
medesimo indirizzo, in una specifica declinazione offerta da un istituto diverso da quello
frequentato, dovranno farne richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse previa
acquisizione del nulla osta da parte del dirigente della scuola di provenienza. In caso di
accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il
dirigente della scuola di appartenenza è tenuto a inviare il nulla osta all’interessato e alla scuola
di destinazione. Si rammenta l’importanza, in questi casi, del Progetto Formativo Individuale
quale strumento di evidenza dei saperi e delle competenze acquisite dallo studente.
Tali scelte sono in ogni caso escluse dalla procedura delle iscrizioni on line.
6.2.9 – Iscrizioni al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del
settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione
“Viticoltura ed enologia”
L’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 ha
previsto, per i percorsi degli istituti tecnici, settore tecnologico, indirizzo “Agraria,
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agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”, la prosecuzione del
percorso, successivamente all’esame di Stato del quinquennio, con un ulteriore anno di
specializzazione denominato “Enotecnico”.
È possibile richiedere l’iscrizione all’anno di specializzazione per “Enotecnico”, nelle scuole
ove esso sia attivato, esclusivamente da parte dei frequentanti il quinto anno o dei diplomati
degli istituti tecnici dell’indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione
“Viticoltura ed enologia”.
Tenuto conto che l’attivazione dei percorsi di specializzazione per “Enotecnico” è consentita,
a livello nazionale, solo per un numero di classi/corsi corrispondente a quelli funzionanti
nell’anno scolastico 2009/2010, qualora le istanze di iscrizione superino il numero dei posti
complessivamente disponibili in relazione alle classi attivate, l’ammissione al percorso sarà
determinata in considerazione dei criteri di precedenza definiti dal Consiglio di istituto della
scuola prescelta.
Si rammenta che le predette iscrizioni, da presentarsi entro il termine del 10 febbraio 2024, sono
escluse dalla procedura delle iscrizioni on line.
7 – Attivazione del liceo del Made in Italy
Come noto, il disegno di legge AC 1341/A prevede all’art.18 l’introduzione nel nostro
ordinamento scolastico del liceo del Made in Italy, definendone già i profili ordinamentali.
Pertanto, ci si riserva di dare ulteriori e specifiche indicazioni per l’attivazione delle classi
prime, già a partire dall’anno scolastico 2024/2025, qualora l’approvazione definitiva
sopraggiunga in tempo utile per consentire il rispetto dei termini delle iscrizioni.
8 – Iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)
Si effettuano on line, dalle ore 8:00 del 18 gennaio 2024 alle ore 20:00 del 10 febbraio 2024,
le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli istituti
professionali statali in regime di sussidiarietà, nonché dai centri di formazione professionale
accreditati dalle Regioni aderenti al sistema di iscrizioni on line su base volontaria.
Si sottolinea che l’iscrizione on line ai centri di istruzione e formazione professionale regionali
è riservata esclusivamente agli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il
titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’avvio dell’anno scolastico 2024/2025
e intendano assolvere l’obbligo di istruzione attraverso la frequenza di corsi di IeFP.
Si ricorda che dall’anno scolastico 2018/2019, in applicazione dell’articolo 2, comma 1 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e del decreto interministeriale 17 maggio 2018 (“Criteri
generali per favorire il raccordo tra il sistema dell’istruzione professionale e il sistema di
istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di
istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale
quadriennale”), gli studenti possono scegliere l’iscrizione, alternativamente, ad uno dei
percorsi quinquennali di istruzione professionale ovvero ad uno dei percorsi triennali o
quadriennali dell’istruzione e formazione professionale di cui al Repertorio nazionale previsto
dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012. Nelle
Regioni che hanno adottato il Repertorio nazionale previsto dall’Accordo in Conferenza Stato-
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Regioni del 1° agosto 2019 (recepito con decreto interministeriale 7 luglio 2020, n. 56) gli
studenti potranno iscriversi ai percorsi afferenti alle qualifiche triennali e ai diplomi
quadriennali del nuovo Repertorio. Nelle altre Regioni gli studenti potranno iscriversi ai
percorsi collegati alle qualifiche e ai diplomi del precedente Repertorio.
9 – Trasferimento di iscrizione
Le istituzioni scolastiche, nei limiti dei posti disponibili, rendono effettiva la facoltà dei genitori
e degli esercenti la responsabilità genitoriale di scegliere il corso di studi ritenuto più confacente
alle attitudini e alle aspirazioni del minore.
Pertanto, qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di
un’istituzione scolastica o formativa e prima dell’inizio, ovvero nei primi mesi dell’anno
scolastico, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa
motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione, sia a
quello della scuola di destinazione6
. Per ulteriori indicazioni si fa rinvio a quanto previsto
dall’articolo 4 del decreto ministeriale n. 5 dell’8 febbraio 2021.
In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di
destinazione, il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta
all’interessato e alla scuola di destinazione.
Nelle ipotesi di iscrizioni tardive di cui alla Nota 5 agosto 2020, prot. n. 1376, gli Uffici di
ambito territoriale degli Uffici Scolastici Regionali supportano il dirigente scolastico
nell’individuazione di altra istituzione scolastica di destinazione nei casi di impossibilità ad
accogliere l’iscrizione per motivi di incapienza delle classi.
Si segnala che taluni allievi, ad esempio i figli di soggetti che svolgono attività di tipo itinerante,
in particolare i lavoratori dello spettacolo viaggiante, possono richiedere più volte il
trasferimento di iscrizione.
Nel richiamare l’attenzione sulla necessità che il trasferimento di iscrizione non comporti
l’attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si rammenta
che le conseguenti rettifiche nell’Anagrafe nazionale degli alunni sono curate dalla scuola di
destinazione.
10- Accoglienza e inclusione
10.1 – Alunni/studenti con disabilità
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate
con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di
competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui
all’articolo 5, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è trasmesso alla scuola dalla
famiglia subito dopo la sua predisposizione.
Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di
sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva
6 In ipotesi di trasferimento di iscrizione da un’istituzione scolastica ad altra avente le medesime caratteristiche o lo stesso
indirizzo di studi, la relativa domanda può essere presentata, per eccezionali motivi debitamente rappresentati (es. imprevisto
trasferimento della famiglia in altra città), anche nel periodo successivo ai primi mesi dell’anno scolastico.
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stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti
dell’A.S.L.
L’alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di
istruzione ha titolo, ai sensi dell’art. 11, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, qualora non
abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell’inizio dell’anno scolastico 2024/2025,
all’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione
professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Solo per gli alunni che non si sono presentati agli esami conclusivi del primo ciclo è previsto il
rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della
scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale
regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da far valere anche per
percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti,
nell’anno scolastico 2024/2025, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma
potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei
percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.
Gli alunni con disabilità ultradiciottenni non in possesso del diploma conclusivo del primo
ciclo, ovvero in possesso del suddetto diploma, ma non frequentanti l’istruzione secondaria di
secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti
previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte
costituzionale 4-6 luglio 2001, n. 226).
10.2 – Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA),
effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta
della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto
previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero
dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11,
comma 13, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, conseguono titolo valido per l’iscrizione
alla scuola secondaria di secondo grado.
10.3 – Alunni/studenti con cittadinanza non italiana
Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di
iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45,
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla Nota ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, recante
“Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana” e,
in particolare, al punto 3 “Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole
e formazione delle classi”, in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso
delle iscrizioni con azioni concordate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura
e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali, fissando – di norma – il limite
massimo di presenza nelle singole classi di alunni/studenti con cittadinanza non italiana o con
ridotta conoscenza della lingua italiana al 30% per classe. Sul punto, si richiamano gli
adempimenti in capo ai dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali, eventualmente
coadiuvati dai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale, ai fini di prevenire anomale e non
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adeguatamente motivate concentrazioni di alunni stranieri presso singole classi di uno stesso
istituto scolastico.
Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, i minori titolari dello
status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori
stranieri non accompagnati – agli studi secondo le modalità previste per i cittadini italiani.
Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice
fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti,
consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica
sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.
I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana privi
di codice fiscale possono recarsi presso l’istituzione scolastica prescelta al fine di effettuare
l’iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro
possesso. Le segreterie delle istituzioni scolastiche provvedono a perfezionare la procedura di
iscrizione secondo le modalità definite dalla Direzione generale per i sistemi informativi e la
statistica.
Si richiama, infine, la Nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia
scolastica 20 aprile 2011, n. 2787 in ordine alle modalità di applicazione delle norme relative
al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.
Per una ricognizione della materia si rinvia alle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione
degli alunni stranieri” trasmesse da questo Ministero con Nota 19 febbraio 2014, n. 4233 e agli
“Orientamenti interculturali. Idee e proposte per l’integrazione di alunni e alunne provenienti
da contesti migratori” del marzo 2022.
10.4 – Alunni/studenti che sono stati adottati
La procedura di iscrizioni on line si applica anche agli alunni/studenti adottati.
In caso di adozione internazionale, qualora l’iscrizione avvenga in una fase in cui l’iter
burocratico non sia ancora stato completato e la famiglia sia ancora priva del codice fiscale del
minore o della documentazione definitiva, è possibile creare un “codice provvisorio”, che verrà
sostituito dall’istituzione scolastica sul portale SIDI non appena la famiglia presenterà i
documenti atti a certificare l’adozione avvenuta all’Estero (Commissione Adozioni
Internazionali CAI Tribunale per i Minorenni).
In caso di adozione nazionale con collocamento provvisorio preadottivo, al fine di garantire
protezione e riservatezza ai minori, l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria
direttamente presso la segreteria della scuola. Anche in questo caso è opportuna la creazione di
un codice fiscale provvisorio per garantire la necessaria riservatezza sui dati anagrafici di
origine. Le scuole prendono visione della documentazione rilasciata dal Tribunale per i
Minorenni senza trattenerla nel fascicolo personale degli alunni; il dirigente scolastico inserisce
nel fascicolo personale del minore una dichiarazione in cui attesta di aver preso visione della
documentazione necessaria per l’iscrizione7
.
7 Si vedano in proposito le Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati,
nota prot. n. 5 del 28 marzo 2023 (Aggiornamento delle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati
nota prot.n.7443 del 18.12. 2014).
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11 – Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata
dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima
classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante
la compilazione dell’apposita sezione on line.
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per studenti
della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione da parte
dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale mediante la compilazione del modello
on line ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line (ad esempio per le iscrizioni
alla scuola dell’infanzia), attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda B
allegata alla presente Nota.
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione
d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine
delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.
La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono
dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso
un’apposita funzionalità della pagina dedicata alle iscrizioni on line all’interno della
Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni) accessibile ai
genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 1° luglio 2024
utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità
elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification
Authentication and Signature).
Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta
delle famiglie:
− attività didattiche e formative;
− attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
− libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per
studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
− non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle
modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano triennale dell’offerta formativa.
Le istituzioni scolastiche paritarie che non aderiscono al sistema di iscrizioni on line, nel
rispetto della tempistica sopra riportata, raccolgono le opzioni degli interessati utilizzando il
modello di cui alla scheda C.
12 – Percorsi di istruzione degli adulti
I percorsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di
prevenzione e pena, sono organizzati, ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2012. n. 263, in:
− percorsi di istruzione di primo livello, realizzati dai centri provinciali per l’istruzione degli
adulti (CPIA), finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo
di istruzione e della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base
connesse all’obbligo di istruzione di cui al decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139.
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Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi gli adulti, anche stranieri, che
non hanno assolto l’obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio
conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi anche coloro che hanno
compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio
conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la possibilità, a seguito di accordi
specifici tra Regioni e Uffici Scolastici Regionali, di iscrivere in via residuale, nei limiti
dell’organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno
compiuto il quindicesimo anno di età;
− percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui
all’articolo 4, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263,
finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29
ottobre 2012. n. 263 possono frequentare i percorsi di istruzione di secondo livello gli
adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo
di istruzione nonché coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in
possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non
poter frequentare il corso diurno;
− percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, realizzati dai CPIA,
destinati agli adulti stranieri di cui all’articolo 3 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2012. n. 263, finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il
raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2
del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d’Europa.
Ai fini di cui all’articolo 9, comma 2-bis, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, resta
ferma la possibilità per gli adulti stranieri in età lavorativa, anche in possesso di titoli di
studio conseguiti nei Paesi di origine, di usufruire, nell’ambito dell’ampliamento
dell’offerta formativa dei CPIA, delle attività di alfabetizzazione e di apprendimento della
lingua italiana.
Dettagliate istruzioni circa le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti seguono con
successiva Nota.
IL DIRETTORE GENERALE

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